Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.
Cont.1298/05, 2249/04,2668/08 TSAP RG 106/10 - CdS RG 2575/09, 1000/09 TRAP RG 120/09 - TSAP RG 209/09 - TAR RG 1114/09, 275/04,2370/07,102/09,2168/04,1807/08,730/10,729/10,399/11,3494/07,847/09,1713/11,625/06,1066/09. Comp. prof. avv. MATASSA. Variaz.bil