DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 Comma1 Lettera D

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 

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Dati della sezione in aggiornamento.

In questa sottosezione è possibile consultare l’elenco dei numeri di telefono, degli indirizzi di posta elettronica istituzionale e certificata a cui rivolgersi per richieste inerenti all'attività amministrativa.
È possibile consultare i contatti del Corecom, del Consiglio Regionale, ricercare persone e strutture della rubrica della Giunta regionale.

 

Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.