DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali

Nel panorama ordinamentale italiano la nozione di “informazione ambientale” si ricava dall’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 recante “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”. Detto articolo definisce informazione ambientale “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente”:

“1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);”.

E’ opportuno specificare che la citata nozione differisce da quella che, nel linguaggio comune, potrebbe essere facilmente assimilata e confusa con le informazioni inerenti ai procedimenti amministrativi ambientali per i quali sono applicabili le disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e smi che prevedono la fase di pubblicità e quella di consultazione da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico (art. 24) in ordine alla documentazione progettuale oggetto della specifica istanza oggetto di valutazione. Ed infatti tale documentazione, essendo specificatamente riferita a documenti afferenti a specifici procedimenti amministrativi, è resa accessibile a chi ne fa richiesta sulla scorta delle disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e smi, sussistendone i relativi presupposti di legge.

Sicché tutta questa documentazione che, in astratto, potrebbe anche contenere dati ed informazioni inerenti allo stato dell’ambiente, a fattori inquinanti, ecc. ecc. (come inverso spesso accade), viene però pubblicata e, dunque resa nota ai fini della consultazione, su appositi Portali nazionali e regionali all’uopo creati (per es. www.va.minambiente.it è il Portale del Ministero della transizione ecologica).

In questa sezione sono dunque pubblicate le informazioni riguardanti la situazione ambientale della Regione Puglia, informazioni che possono essere attinte da specifici siti istituzionali e relative a:

  1. Stato dell’ambiente (acqua, aria, atmosfera, suolo, territorio e siti naturali);
  2. fattori inquinanti (sostanze, rumore, radiazioni, rifiuti emissioni, scarichi e rilasci);
  3. determinazioni e informazioni su piani, programmi e misure, politiche, disposizioni
  4. legislative, accordi ambientali, attività e ogni altro atto, anche di natura amministrativa che possano incidere sulla qualità dell’ambiente;
  5. informazioni sulle misure a protezione dell'ambiente e sui servizi dell’Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
  6. relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale ovvero all’attuazione della normativa in materia ambientale;
  7. informazioni sullo stato della salute e della sicurezza umana compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale e le misure di prevenzione.

A tale proposito si segnala una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di accesso alle informazioni ambientali di seguito una massima della sentenza ed il testo integrale della stessa.

Sentenza Corte di Giustizia Ue 15 aprile 2021, causa C-470/19: è legittimo il rigetto della domanda di accesso all'informazione ambientale ex Direttiva 2003/4/Ce ai fascicoli dei procedimenti giudiziari ambientali, perché gli Organi giurisdizionali non sono "Autorità pubbliche" obbligate.
Lo ha chiarito la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 15 aprile 2021, causa C-470/19 rispondendo alle sollecitazioni di un Giudice irlandese. La Convenzione di Aarhus e la sua trasposizione nel diritto europeo (Direttiva 2003/04/CE) hanno inteso promuovere un più ampio accesso del pubblico all'informazione ambientale in possesso delle Autorità pubbliche e una più efficace partecipazione di questo al processo decisionale in materia. Proprio per questo si sono concentrate sulle Autorità amministrative poiché, all'interno degli Stati, sono queste che abitualmente si trovano a detenere, nell'esercizio delle loro funzioni, informazioni ambientali, mentre hanno escluso gli Organi giurisdizionali che non sono "Autorità pubbliche" tenute al rilascio delle informazioni ambientali secondo le regole di accesso previste dalla Direttiva.

Pertanto il principio di partecipazione al processo decisionale tramite l'accesso alle informazioni ambientali non vale per le memorie e gli altri documenti contenuti nei fascicoli di procedimenti giurisdizionali in materia ambientale, in quanto il Legislatore dell'Unione non ha inteso favorire l'informazione del pubblico in materia giudiziaria e la partecipazione di quest'ultimo al processo decisionale in tale materia. Ed è irrilevante che il procedimento giudiziario sia pendente o si sia concluso. Pertanto è legittimo il diniego all'accesso all'informazione ambientale opposto da un Organo giurisdizionale, fermo restando che lo Stato membro può regolare diversamente dalle regole della direttiva 2003/04/CE tale accesso agli atti.