Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. 

Patrimonio immobiliare

In questa sottosezione è possibile consultare il link relativo alla situazione del patrimonio immobiliare regionale, come indicato dagli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 30 del d.lgs. 33/2013.
Consulta il Catalogo dei beni immobili regionali della Regione Puglia.