Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Appalto Specifico indetto dalla Regione Puglia per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di arredi per ufficio nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione - SDAPA ARREDI, bando istitutivo Id: 2321
Struttura proponente
Regione Puglia
80017210727
Procedura di scelta del contraente
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Ufficio
SEZIONE PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Data dell'atto di indizione della procedura di gara