Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 Comma 1 Lettera B

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in societàdi diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Società partecipate

In questa sottosezione è possibile consultare le informazioni relative a ciascuna società partecipata direttamente dalla Regione Puglia, corredate da dati relativi alla ragione sociale, misura della partecipazione dell’amministrazione, l’impegno, ogni onere gravante sul bilancio dell’amministrazione e il trattamento economico destinato ad ogni società, come indicato all'art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, c. 1, lett. b), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013.

Consulta l'elenco delle Società partecipate.