DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 Comma 1 Lettera A

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Enti pubblici vigilati

In questa sottosezione è possibile consultare le informazioni relative agli enti pubblici vigilati corredate da sede, tipologia e oneri gravanti sul bilancio amministrativo, come indicato all'art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati; inoltre è possibile consultare le informazioni relative agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato, c. 1, lett. a), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013;

Consulta le informazioni sugli Enti pubblici vigilati della Regione Puglia.

Si pubblicano gli elenchi dei revisori legali, di cui all'Avviso Pubblico del 01/07/2021, stilati in ordine alfabetico per ciascuna articolazione provinciale, utili alla nomina a componenti nei Collegi Sindacali delle ARCA.