Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 Comma 1 Lettera C

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi

Enti di diritto privato controllati

In questa sottosezione è possibile consultare i dati relativi a ciascun ente di diritto privato, costituito, vigilato o sottoposto a controllo dalla Regione Puglia; sono inoltre indicate secondo un aggiornamento annuale le funzioni e le attività svolte in favore dell’amministrazione come indicato all'art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, c. 1, lett. c), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013;

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