Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;

b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.

Costi contabilizzati

In questa sottosezione sono presenti i documenti relativi all'elenco dei costi contabilizzati per tutti i servizi erogati dalla Regione Puglia per gli utenti.
Contabilizzazione dei costi di servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, e il relativo andamento nel tempo, ai sensi dell’art. 10, co. 5, e dell'art. 32, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 33/201