Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;

b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.

Carta dei Servizi e standard di qualità

In questa sottosezione sono pubblicati i documenti relativi alla Carta dei Servizi o i documenti contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici. 
La presenza e la pubblicazione di tali documenti adempie alle misure di trasparenza previste dal d. lgs. n. 33/2013 per le quali rientrano tra gli obblighi di pubblicità anche quelli in materia di erogazione dei servizi.