Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
CIG: ZD43CCECC0 Adesione convenzione Consip per la fornitura di nuova fornitura di personal computer, workstation e monitor con servizi connessi ed opzionali - lotto 2 - contratto di acquisto n.64 pc e n.64 monitor con estensione dell'assistenza di 24 mes
Struttura proponente
Regione Puglia
80017210727
Procedura di scelta del contraente
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Ufficio
SEZIONE PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Data dell'atto di indizione della procedura di gara