Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
D.D. n. 952 del 24/08/2023. Attività di formazione. Corso su “Autotutela e Ritiro degli atti amministrativi: rischi di responsabilità di fronte alla Corte dei Conti” del 18.09.2023, a cura di Ita S.r.l. Impegno di spesa.
D.D. n. 1132 del 17/10/2023. Attività di formazione. Corso su "Autotutela e Ritiro degli atti amministrativi: rischi di responsabilità di fronte alla Corte dei Conti" del 18.09.2023, a cura di Ita S.r.l. Liquidazione e pagamento fattura n. 830/23PA