Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Attività di formazione. Webinar su “Le novità in materia di Edilizia introdotte dalla Legge n. 120 del 14 settembre 2020 come interpretata dalla circolare interministeriale del 2 dicembre 2020”
Codice CIG
ZE430A3717
Struttura proponente
Regione Puglia
Procedura di scelta del contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Ufficio
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Tipologia esito
Aggiudicazione
Partecipanti
DIRITTOITALIA.IT SRL
Aggiudicatari
DIRITTOITALIA.IT SRL
Tempi di completamento dell opera, servizio e fornitura
Data effettivo inizio dei lavori, servizi e forniture
Data ultimazione lavori, servizi e forniture
Importi
Valore importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA)
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