Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Realizzazione di una serata evento dedicata al FEAMPA per la promozione e valorizzazione del patrimonio ittico pugliese, in occasione dell'Evento "Benvenuti in Puglia", a Maglie (LE) presso la Corte dei Granai il 2 agosto 2024. Affidamento diretto ai sens

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Altro 203_DIR_2024_00138_DeterminaPUB.pdf
Data di ultima modifica: 11/11/2024
Data di pubblicazione: 11/11/2024