Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Attività di formazione. Corso di alta formazione per Revisore dell’Ente Locale
Codice CIG
Z361E3F0F0
Struttura proponente
Regione Puglia
Procedura di scelta del contraente
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti
FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI
Aggiudicatari
FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI
Tempi di completamento dell opera, servizio e fornitura
Data effettivo inizio dei lavori, servizi e forniture
Data ultimazione lavori, servizi e forniture
Importi
Valore importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA)