Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 76, comma 2, l. c) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di prodotti e servizi di PALO ALTO NETWORKS per l’assistenza tecnica e la manutenzione HW e SW dei sistemi Datac
Struttura proponente
Regione Puglia
80017210727
Procedura di scelta del contraente
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Ufficio
SEZIONE PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Data dell'atto di indizione della procedura di gara