Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LG.S 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) TRA LA REGIONE PUGLIA E UN ENTE DEL TERZO SETTORE PER L'ESERCIZIO-IN REGIME DI VOLONTARIATO-DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E LA PICCOLA MANUTENZIONE DEL
Struttura proponente
Regione Puglia
80017210727
Procedura di scelta del contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Ufficio
SEZIONE SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIALE
Data dell'atto di indizione della procedura di gara