Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
089/DIR/2025/00581 del 17.12.2025 - CIG: B9A5A1A319 Approvazione proposta progettuale della Fondazione IPRES, affidamento in house dell’attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e sistematizzazione di dati ambientali, sociali ed economici per la Sez
Struttura proponente
Regione Puglia
80017210727
Procedura di scelta del contraente
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Ufficio
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Data dell'atto di indizione della procedura di gara