Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e art. 1 del D.L. 76/20, art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020, per l’acquisto, per l’anno 2021, di riproduttori maschi della razza equide per la sede dell’ex IRIIP in Foggia

Data
Data di ultima modifica: 17/01/2022
Data di pubblicazione: 17/01/2022