Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 (L. n. 20/2020), del servizio di assistenza e mascalcia agli equini di proprietà regionale stabulati presso la sede dell’ex IRIIP in Foggia anno 2023

Data
TIPOLOGIA Allegato Data Pubblicazione
Delibere a contrarre o atto equivalente determina a contrarre semplificata per affidamento diretto n. 59 dell'08.02.2023
Altro Determina presa d'atto procedura telematica e approvazione contratto
Data di ultima modifica: 20/03/2023
Data di pubblicazione: 22/02/2023