Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a), L. n. 120/2020, fornitura pietre di cava presso l’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto (BA). Determina a contrarre semplificata, di cui al l'art. 32, co.2, D.Lgs. n. 50/2016 e 1, co. 3, L. n

Data
Data di ultima modifica: 09/05/2023
Data di pubblicazione: 09/05/2023