Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

CIG: B319D122E0 - CUP: B99I24000640009 PN FEAMPA 2021-2027 - O.S. 2.2 Azione 4 – Intervento 02 - Operazione 15 “Eventi” - Servizi di ideazione, progettazione e realizzazione allestimento spazi espositivi personalizzati, biglietti per accesso e tessere par

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Affidamenti 203_DIR_2024_00159_DeterminaPUB.pdf
Data di ultima modifica: 06/12/2024
Data di pubblicazione: 06/12/2024