Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE PUGLIA - CIG 901410746A
Struttura proponente
Regione Puglia
80017210727
Procedura di scelta del contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Ufficio
SERVIZIO DATORE DI LAVORO
Data dell'atto di indizione della procedura di gara
Data di pubblicazione sul sito
Lotti
Esiti Relativi
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori