Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
CIG A03CFDBDF8 Fornitura di energia elettrica nelle sedi regionali - servizio di salvaguardia
CIG: A03CFDBDF8 Liquidazione di n.4 fatture eletroniche emesse da ENEL ENERGIA S.p.A. relative al servizio di energia elettrica di sedi e utenze regionali – competenza marzo 2024
2024
€340,04
CIG: A03CFDBDF8 Liquidazione di n. 3 fatture elettroniche emesse dalla società ENEL ENERGIA S.p.A. per il servizio di energia elettrica presso sedi ed utenze regionali – Competenza agosto 2024.