Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Adesione a Convenzione per la prestazione di servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le Pubbliche Amministrazioni – Regione Puglia (CIG Derivato 90152145F0)

Data
TIPOLOGIA Allegato Data Pubblicazione
Delibere a contrarre o atto equivalente 193_DIR_2021_00030_Determina_signed_pdf (1).pdf
Altro Liquidazione III Stato Avanz. Servizi Piano Operativo Convenzione PEC REGIONE PUGLIA Convenzione CONSIP prestaz. servizi PP.AA
Commissione giudicatrice – Curriculum Vitae Componenti Sostituzione Direttore Esecuzione del Contratto Piano Operativo Convenzione PEC REGIONE PUGLIA
Data di ultima modifica: 11/09/2023
Data di pubblicazione: 25/01/2022