Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;

b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.

Servizi erogati

In questa sezione sono pubblicate tutte le informazioni relative ai servizi erogati dalla Regione Puglia relative a: 

  • procedure per l’adozione della carta dei servizi, corredate di censimento e di informazioni dettagliate circa le modalità di accesso e di utilizzo da parte degli utenti;
  • tutte le azioni collettive rivolte alla Regione Puglia, in senso strettamente tecnico, come previsto dall'art. 1 del d.lgs.  n.198/2009;
  • contabilizzazione dei costi di servizi di Call Center regionale e al rilascio della carta regionale di trasporto, come indicato all'art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, c. 2, lett. a) e all'art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, c. 5 del d. lgs. 33/2013;
  • informazioni e rilevazioni dei tempi di attesa previsti e i tempi di attesa effettivi nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate operanti sul territorio, rilevati come previsto dal Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa, come indicato all'art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale, c. 6 del d. lgs. 33/2013;
  • informazioni relative all’erogazione di servizi in rete da parte di tutta l’amministrazione regionale, con riferimento al singolo dipartimento.