Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
DGR n. 2001 del 30/11/2021. Sperimentazione di percorsi di Open Innovation. Approvazione Schema di Accordo con le Università
Struttura proponente
Regione Puglia
80017210727
Procedura di scelta del contraente
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Ufficio
SEZIONE POLITICHE GIOVANILI
Data dell'atto di indizione della procedura di gara
Data di pubblicazione sul sito
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori