Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
CUP: B66G22016850003 – CIG: 93858876F9 (Lotto 1), 9386033F72 (Lotto 2), 938617764A (Lotto 3), 9386205D63 (Lotto 4) POC Puglia 2014-2020 – OT 2 - Azione 2.2 - PUGLIA DIGITALE – P.O. ‘Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Cen