Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Fornitura di arredi per le sedi della Protezione Civile
Codice CIG
Z953DBB411
Struttura proponente
Regione Puglia
Procedura di scelta del contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Ufficio
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DELLE EMERGENZE
Importi
Valore importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA)