Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

CIG: ZAA3D40215 Servizio per la realizzazione integrale di un quaderno didattico in materia di educazione e sicurezza stradale nell’ambito del progetto regionale “Pedibus” a.s. 2023/2024. Decisione a contrarre di cui all'art. 17, co. 2 del D.lgs. 31 marzo

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TIPOLOGIA Allegato Data Pubblicazione
Affidamenti 184_DIR_2023_00121_AUT_I_Determina (2).pdf
Data di ultima modifica: 27/11/2023
Data di pubblicazione: 27/11/2023