Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 Comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

Corte dei conti

In questa sottosezione sono pubblicati tutti i rilievi effettuati dalla Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici, ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. 33/2013.

Allegati