Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Integrazione allegato per mero errore materiale alla Determina n. 33 del 26.03.2025 avente ad oggetto: Programma Regionale (PR) Puglia FESR-FSE+ 2021- 2027. Priorità 8 “Welfare e salute” -Azione 8.2 “Interventi finalizzati a promuovere la qualità dell’abi

Data
TIPOLOGIA Allegato Data Pubblicazione
176_DIR_2025_00034_VIN_ALT_Determina.pdf
Data di ultima modifica: 02/02/2026
Data di pubblicazione: 02/02/2026