Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

CIG: 9423180E1F - CUP: B97H22002510002 POR Puglia FESR – FSE 2014/2020. Asse II – azione 2.3. DGR n. 625/2022. Adesione "Accordo Quadro per la fornitura di servizi Cloud Iaas e Paas in un modello di erogazione pubblico, servizi connessi, servizi professio

Data
Data di ultima modifica: 13/12/2023
Data di pubblicazione: 15/06/2023