Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Elenco RUP

In questa sezione si adempie all'obbligo previsto dal d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) il quale prevede, all'art. 31, co. 1, che "per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano ... un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione".
Le Linee guida n. 3, previste dall'art. 213, comma 2, del Codice, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, definiscono le modalità di nomina,  il ruolo ed i compiti del responsabile unico del procedimento (cd. RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni.

Con provvedimento n. 1743/2017, la Giunta regionale ha dato incarico al dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti di definire le modalità di accesso, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco dei RUP; tali modalità sono state regolamentate con atto dirigenziale n. 27 del 18 giugno 2018, che si riporta di seguito.