Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 15 comma 1,2,3,4

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico

Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

In questa sottosezione sono pubblicati i dati relativi ai contratti stipulati con consulenti e collaboratori esterni secondo gli obblighi previsti dall'art. 15, del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, come modificato dall'art.14, comma 1, del D.lgs. 25 maggio 2016, n.97 e dall'art.53, comma 14, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall'art.8, comma 1, del D.lgs. 25 maggio 2017, n.75.

Collegamento alla piattaforma PERLA PA Anagrafe consulenti e collaboratori (Art.9/bis, comma 2  D.lgs. n.33/2013)

Nominativo OGGETTO Compenso Inizio incarico Ordina in modo ascendente Fine incarico
LIEGGI LAURA Attività Consigliera di Parità.Prelevare dal Cap. 111060 Fondo Economie Vincolate e riscrivere al cap. 953077 – Impegno e liquidazione di spesa Competenze Avv. Laura Lieggi.
€ 5.585,51
DIPALO FRANCESCO L.R.17/2007 Spese per adempimenti regionali in materia di valutazione di impatto ambientale Liquidazione della Fattura n. 10/PA del 28 Aprile 2020 – Registro Unico n. 3292/2020‚ di euro 357‚00‚ emessa dall Ing. Francesco Dipalo‚ relative alle somme spettanti relative al I° trimestre di attività (dal 29.03.2019 al 28.05.2019) del Comitato Regionale di V.I.A.
€ 357,00
POLITECNICO DI BARI Convenzione tra Regione Puglia e Politecnico di Bari – Assegno di ricerca di tipo post dottorale per lo studio e la realizzazione di uno strumento di valutazione per la promozione di iniziative di riqualificazione urbana. Impegno‚ liquidazione e pagamento. € 15.617,40 a scadenza legislatura
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
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