Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

In questa sottosezione sono pubblicati i dati e le informazioni riassuntive sulle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012, dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 4 della delibera ANAC n. 39/2016.

Per ulteriori informazioni sulle procedure è possibile consultare il portale Empulia, il portale regionale che contribuisce ad aggregare la domanda, a razionalizzare la spesa pubblica regionale e semplifica il rapporto tra enti e operatori economici.

Dati appalti Regione Puglia 2022

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