Che cos'è e chi può accedervi?
Per garantire il regolare esercizio del diritto di accesso alle informazioni riguardanti le amministrazioni pubbliche, l’Accesso Civico prevede che chiunque possa richiedere al Responsabile della Trasparenza dell’amministrazione la consultazione di documenti, informazioni o dati di cui non è stata effettuata la pubblicazione, presentando una specifica richiesta sulla base delle norme in vigore.
Quali sono gli obiettivi?
Favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; stimolare forme di partecipazione alla vita amministrativa da parte dei cittadini.
A chi va rivolta l'istanza?
L'istanza (con la specificazione di documenti, dati e informazioni richiesti) è inviata, anche per via telematica, a:
- Ufficio che detiene documenti, dati e informazioni richiesti;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Responsabile prevenzione e corruzione;
(ove l'istanza abbia per oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria).
Limiti al diritto di accesso
L'accesso può essere negato (con espressa motivazione) per la tutela di interessi pubblici e privati.
Il rifiuto per la tutela di interessi pubblici deve essere inerente:
- sicurezza pubblica e ordine pubblico;
- sicurezza nazionale;
- difesa e questioni militari;
- relazioni internazionali;
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- conduzione indagini su reati e loro perseguimento;
- regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso è altresì rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- protezione dati personali;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Controinteressati
Nel caso in cui l'amministrazione individui dei soggetti controinteressati è tenuta a dare loro comunicazione della presentazione dell'istanza di accesso ricevuta.
I controinteressati hanno dieci giorni per presentare la loro motivata opposizione alla richiesta.
Conclusione procedimento
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
Richiesta del riesame di un procedimento
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Anche i controinteressati, in caso di non accoglimento della loro proposta di diniego dell'accesso, possono presentare richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Ricorso contro il diniego all’accesso
In caso di diniego di accesso o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.