Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 Comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97. 

Cont. n. 865/06/AV/FO. Corte di Cassazione. Costituzione nel giudizio per l’impugnazione della sentenza n. 728/2025 resa dalla Corte d’Appello di Bari -R.G. n. 234/2024-. Ratifica mandato in favore dell’avvocato regionale Isabella Fornelli.

Tipo provvedimento
Provvedimenti della Giunta Regionale
Numero del provvedimento
39
Strutture organizzative responsabili
Data del provvedimento
Data di ultima modifica: 06/02/2026
Data di pubblicazione: 06/02/2026