Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.
Corte di Appello di Bari - Cont. 1241/11/AL/VI (R.G. 123/2021); Cont. 124/14/AL/VI (R.G. 1046/2021); Cont. 728/17/AL/VI (R.G. 1009/2023); Cont. 560/17/AL/VI (R.G. 1139/2023); Cont. 392/14/CA/FR/VI (R.G. 484/2023) e Cont. 390/22/VI (R.G. 1553/2023). Ratifi