Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 Comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97. 

Interventi per la promozione di “Attività Fisica Adattata” di cui alla L.R. n. 14 del 18.5.2017 e al Regolamento AFA di cui alla DGR n. 306/2019 – Convenzione di cui alla DGR n. 484 del 29 marzo 2021. Atti conseguenti. Variazione al bilancio di previsione

Tipo provvedimento
Provvedimenti della Giunta Regionale
Numero del provvedimento
1615
Strutture organizzative responsabili
Data del provvedimento
Data di ultima modifica: 15/10/2021
Data di pubblicazione: 15/10/2021