Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 Comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97. 

Cont. 26/23/CE - Corte Costituzionale (R.G. n. 1/2023) - Ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, 2 e 3, art. 2, co. 1 e 2 e art. 3, co. 2, Legge R.P. n. 28 del 7.11.2022 recante “Norme in materia di incentivazione a

Tipo provvedimento
Provvedimenti della Giunta Regionale
Numero del provvedimento
440
Strutture organizzative responsabili
Data del provvedimento
Data di ultima modifica: 19/04/2024
Data di pubblicazione: 19/04/2024