Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.
Consiglio di Stato – Cont. n. 786/19/ZZ/CP (R.G. n. 3648/2024) e Cont. n. 1323/18/AL/CP (R.G. n. 5890/2023). Ratifica mandati difensivi in favore dell’Avv. Patrizia Carmela Capobianco, legale interno.